PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.

      1. Dopo l'articolo 1 della legge 29 marzo 2001, n. 137, è inserito il seguente:

      «Art. 1-bis. - (Misura dell'indennizzo definitivo). - 1. Ai titolari di beni, diritti ed interessi, ai quali è già stato riconosciuto l'ulteriore indennizzo di cui all'articolo 1, è altresì riconosciuto l'indennizzo definitivo nella misura indicata nella tabella B annessa alla medesima legge.
      2. La liquidazione degli indennizzi, calcolati sulla base della tabella B annessa alla presente legge, è effettuata nei confronti degli aventi diritto entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente disposizione per i beni con valore al 1938 fino a lire 100.000, entro due anni dalla stessa data per i beni con valore al 1938 da 100.001 a 200.000 lire e per i restanti beni secondo i termini stabiliti dal Ministero dell'economia e delle finanze in base alle disponibilità di bilancio».

Art. 2.

      1. Dopo l'articolo 5 della legge 29 marzo 2001, n. 137, è inserito il seguente:

      «Art. 5-bis. - (Ulteriore autorizzazione di spesa). - 1. Ai fini dell'attuazione dell'articolo 1-bis, è autorizzata la spesa di 33.500.000 euro per il primo anno in cui è prevista la liquidazione per i beni con valore al 1938 fino a lire 100.000, di 20.600.000 euro per il secondo anno in cui è prevista la liquidazione per i beni con valore al 1938 da lire 100.001 a 200.000 e di 23.200.000 euro per gli anni successivi per liquidare il valore dei restanti beni».

 

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Art. 3.

      1. Alla legge 29 marzo 2001, n. 137, è aggiunta la tabella B di cui all'allegato 1 annesso alla presente legge.

Art. 4.

      1. All'onere derivante dall'attuazione degli articoli 1-bis e 5-bis della legge 29 marzo 2001, n. 137, introdotti dalla presente legge, pari a 33.500.000 euro per l'anno 2007, a 20.600.000 euro per l'anno 2008 e a 23.200.000 euro a decorrere dall'anno 2009 fino ad esaurimento della liquidazione degli indennizzi definitivi, si provvede utilizzando le risorse già stanziate per la medesima legge n. 137 del 2001 e non utilizzate alla data di entrata in vigore della presente legge nonché, per la parte eccedente tali risorse, mediante corrispondente riduzione delle proiezioni per gli anni 2007 e 2008 degli stanziamenti iscritti, ai fini del bilancio triennale 2006-2008, nell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, allo scopo utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.
      2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.